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Art. 1667

Difformità e vizi dell’opera

L’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera [Codice civile 1668, 2226]. La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera [Codice civile 1665] e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore.

Il committente deve, a pena di decadenza [Codice civile 2964], denunziare all’appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati [Codice civile 1666, 1670].

L’azione contro l’appaltatore si prescrive [Codice civile 2946] in due anni dal giorno della consegna dell’opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia [Codice civile 1442, 1449], purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna [Codice della navigazione 240, 855].

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