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Capo VIII – Del trasporto

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 1678

Nozione

Col contratto di trasporto il vettore [Codice civile 1510] si obbliga, verso corrispettivo [Codice civile 2761], a trasferire persone [Codice civile 1681] o cose da un luogo a un altro [Codice civile 1683, 2195, n. 3, 2951].

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Art. 1679

Pubblici servizi di linea

Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto [Codice civile 2597] che siano compatibili con i mezzi ordinari dell’impresa, secondo le condizioni generali [Codice civile 1341] stabilite o autorizzate nell’atto di concessione e rese note al pubblico.

I trasporti devono eseguirsi secondo l’ordine delle richieste; in caso di più richieste simultanee, deve essere preferita quella di percorso maggiore.

Se le condizioni generali ammettono speciali concessioni, il vettore è obbligato ad applicarle a parità di condizioni a chiunque ne faccia richiesta.

Salve le speciali concessioni ammesse dalle condizioni generali, qualunque deroga alle medesime è nulla, e alla clausola difforme è sostituita la norma delle condizioni generali [Codice civile 1339, 1419, 2951].

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Art. 1680

Limiti di applicabilità delle norme

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria e a quelli ferroviari e postali, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali.

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Sezione II – Del trasporto di persone

Art. 1681

Responsabilità del vettore

Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto [Codice civile 1218], il vettore risponde [Codice civile 1682] dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [Codice civile 1693, 2050, 2951; Codice della navigazione 409].

Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore [Codice civile 1229, 1694].

Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [Codice della navigazione 413, 414, 497].

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Art. 1682

Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso [Codice civile 1294, 1681, 1700].

Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

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Sezione III – Del trasporto di cose

Art. 1683

Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Il mittente [Codice civile 1741] deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto.

Se per l’esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti, il mittente deve rimetterli al vettore all’atto in cui consegna le cose da trasportare.

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall’omissione o dall’inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

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Art. 1684

Lettera di vettura e ricevuta di carico

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura [Codice civile 1687] con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell’articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni [Codice civile 1685].

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all’ordine» [Codice civile 1691, 1996, 2008].

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Art. 1685

Diritti del mittente

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente [Codice civile 1510], salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine [Codice civile 1686, 1738; Codice della navigazione 433, 450, 955].

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico [Codice civile 1684], il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni [Codice civile 1691, 1996]. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario [Codice civile 1378, 1687, 1689].

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Art. 1686

Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto

Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti [Codice civile 1256, 1463] o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni [Codice civile 1685] al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’articolo 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto [Codice civile 1672, 1690], salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

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Art. 1687

Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi [Codice civile 1690, 2951].

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate [Codice civile 1177, 1691].

Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura [Codice civile 1684], il vettore deve esibirla al destinatario [Codice civile 1685].

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Art. 1688

Termine di resa

Il termine di resa, quando sono indicati più termini parziali, è determinato dalla somma di questi.

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Art. 1689

Diritti del destinatario

I diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore spettano al destinatario dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore [Codice civile 1411, 1685].

Il destinatario non può esercitare i diritti nascenti dal contratto se non verso pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto [Codice civile 2761] e degli assegni da cui le cose trasportate sono gravate. Nel caso in cui l’ammontare delle somme dovute sia controverso, il destinatario deve depositare la differenza contestata presso un istituto di credito [Codice civile 1692, 1702].

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Art. 1690

Impedimenti alla riconsegna

Se il destinatario è irreperibile ovvero rifiuta o ritarda a chiedere la riconsegna delle cose trasportate, il vettore deve domandare immediatamente istruzioni al mittente e si applicano le disposizioni dell’articolo 1686.

Se sorge controversia tra più destinatari o circa il diritto del destinatario alla riconsegna o circa l’esecuzione di questa, ovvero se il destinatario ritarda a ricevere le cose trasportate, il vettore può depositarle a norma dell’articolo 1514 o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’articolo 1515 per conto dell’avente diritto. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

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Art. 1691

Lettera di vettura o ricevuta di carico all’ordine

Se il vettore ha rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura all’ordine o la ricevuta di carico all’ordine [Codice civile 1684], i diritti nascenti dal contratto verso il vettore si trasferiscono mediante girata del titolo [Codice civile 1685, 1996, 2009].

In tal caso il vettore è esonerato dall’obbligo di dare avviso dell’arrivo delle cose trasportate [Codice civile 1687], salvo che sia stato indicato un domiciliatario nel luogo di destinazione, e l’indicazione risulti dal duplicato della lettera di vettura o dalla ricevuta di carico.

Il possessore del duplicato della lettera di vettura all’ordine o della ricevuta di carico all’ordine, deve restituire il titolo al vettore all’atto della riconsegna delle cose trasportate.

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Art. 1692

Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa [Codice civile 1689], è responsabile verso il mittente [Codice civile 1702] dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario [Codice civile 2951].

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Art. 1693

Responsabilità per perdita e avaria

Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria [Codice civile 1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [Codice civile 1681, 1694].

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio [Codice civile 1698, 1701].

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Art. 1694

Presunzioni di fortuito

Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito [Codice civile 1681, 1693, 2698].

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Art. 1695

Calo naturale

Per le cose che, data la loro particolare natura, sono soggette durante il trasporto a diminuzione nel peso o nella misura, il vettore risponde solo delle diminuzioni che oltrepassano il calo naturale, a meno che il mittente o il destinatario provi che la diminuzione non è avvenuta in conseguenza della natura delle cose o che per le circostanze del caso non poteva giungere alla misura accertata [Codice civile 1787].

Si deve tener conto del calo separatamente per ogni collo.

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Art. 1696

Calcolo del danno in caso di perdita o di avaria

Il danno derivante da perdita o da avaria [Codice civile 1693] si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna [Codice civile 1223, 1474, 1515, 1518].

Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all’importo di cui all’articolo 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali.

La previsione di cui al comma precedente non è derogabile a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.

Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.

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Art. 1697

Accertamento della perdita e dell’avaria

Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate [Codice civile 1718].

Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.

Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile.

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Art. 1698

Estinzione dell’azione nei confronti del vettore

Il ricevimento senza riserve delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore estingue le azioni derivanti dal contratto, tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore. Sono salve le azioni [Codice civile 2951] per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della riconsegna, purché in quest’ultimo caso il danno sia denunziato appena conosciuto e non oltre otto giorni dopo il ricevimento.

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Art. 1699

Trasporto con rispedizione della merce

Se il vettore si obbliga di far proseguire le cose trasportate, oltre le proprie linee, per mezzo di vettori successivi, senza farsi rilasciare dal mittente una lettera di vettura [Codice civile 1684] diretta fino al luogo di destinazione, si presume che egli assuma, per il trasporto oltre le proprie linee, gli obblighi di uno spedizioniere [Codice civile 1739].

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Art. 1700

 Trasporto cumulativo

Nei trasporti che sono assunti cumulativamente da più vettori successivi con unico contratto, i vettori rispondono in solido [Codice civile 1292] per l’esecuzione del contratto dal luogo originario di partenza fino al luogo di destinazione [Codice civile 1682].

Il vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio può agire in regresso contro gli altri vettori, singolarmente o cumulativamente. Se risulta che il fatto dannoso è avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi è tenuto al risarcimento integrale; in caso contrario, al risarcimento sono tenuti tutti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, esclusi quei vettori che provino che il danno non è avvenuto nel proprio percorso [Codice civile 1701].

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Art. 1701

Diritto di accertamento dei vettori successivi

I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate [Codice civile 1700]. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura [Codice civile 1693].

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Art. 1702

Riscossione dei crediti da parte dell’ultimo vettore

L’ultimo vettore rappresenta i vettori precedenti per la riscossione dei rispettivi crediti che nascono dal contratto di trasporto [Codice civile 1689] e per l’esercizio del privilegio sulle cose trasportate [Codice civile 2761].

Se egli omette tale riscossione o l’esercizio del privilegio, è responsabile verso i vettori precedenti per le somme loro dovute, salva l’azione contro il destinatario [Codice civile 1692].

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