Art. 1697
Accertamento della perdita e dell’avaria
Il destinatario ha diritto di fare accertare a sue spese, prima della riconsegna, l’identità e lo stato delle cose trasportate [Codice civile 1718].
Se la perdita o l’avaria esiste, il vettore deve rimborsargli le spese.
Salvo diverse disposizioni della legge, la perdita e l’avaria si accertano nei modi stabiliti dall’articolo 696 del codice di procedura civile.
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