Art. 1681
Responsabilità del vettore
Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto [Codice civile 1218], il vettore risponde [Codice civile 1682] dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno [Codice civile 1693, 2050, 2951; Codice della navigazione 409].
Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore [Codice civile 1229, 1694].
Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito [Codice della navigazione 413, 414, 497].
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