x

x

Art. 1682

Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso [Codice civile 1294, 1681, 1700].

Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.