Art. 1682
Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi
Nei trasporti cumulativi ciascun vettore risponde nell’ambito del proprio percorso [Codice civile 1294, 1681, 1700].
Tuttavia il danno per il ritardo o per l’interruzione del viaggio si determina in ragione dell’intero percorso.
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