Art. 1685
Diritti del mittente
Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente [Codice civile 1510], salvo l’obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine [Codice civile 1686, 1738; Codice della navigazione 433, 450, 955].
Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico [Codice civile 1684], il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni [Codice civile 1691, 1996]. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.
Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario [Codice civile 1378, 1687, 1689].