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Art. 1686

Impedimenti e ritardi nell’esecuzione del trasporto

Se l’inizio o la continuazione del trasporto sono impediti [Codice civile 1256, 1463] o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni [Codice civile 1685] al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli.

Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose a norma dell’articolo 1514, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere a norma dell’articolo 1515. Il vettore deve informare prontamente il mittente del deposito o della vendita.

Il vettore ha diritto al rimborso delle spese. Se il trasporto è stato iniziato, egli ha diritto anche al pagamento del prezzo in proporzione del percorso compiuto [Codice civile 1672, 1690], salvo che l’interruzione del trasporto sia dovuta alla perdita totale delle cose derivante da caso fortuito.

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