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Art. 1687

Riconsegna delle merci

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalità indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi [Codice civile 1690, 2951].

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell’arrivo delle cose trasportate [Codice civile 1177, 1691].

Se dal mittente è stata rilasciata una lettera di vettura [Codice civile 1684], il vettore deve esibirla al destinatario [Codice civile 1685].

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