Art. 1701
Diritto di accertamento dei vettori successivi
I vettori successivi hanno diritto di far dichiarare, nella lettera di vettura o in atto separato, lo stato delle cose da trasportare al momento in cui sono loro consegnate [Codice civile 1700]. In mancanza di dichiarazione, si presume che le abbiano ricevute in buono stato e conformi alla lettera di vettura [Codice civile 1693].
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