Art. 1678
Nozione
Col contratto di trasporto il vettore [Codice civile 1510] si obbliga, verso corrispettivo [Codice civile 2761], a trasferire persone [Codice civile 1681] o cose da un luogo a un altro [Codice civile 1683, 2195, n. 3, 2951].
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