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Art. 1693

Responsabilità per perdita e avaria

Il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria [Codice civile 1696] delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario [Codice civile 1681, 1694].

Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d’imballaggio [Codice civile 1698, 1701].

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