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Art. 1692

Responsabilità del vettore nei confronti del mittente

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa [Codice civile 1689], è responsabile verso il mittente [Codice civile 1702] dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario [Codice civile 2951].

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