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Art. 539

Riserva a favore dei figli naturali

[A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta [Codice civile 250, 254] o dichiarata [Codice civile 269] è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]

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