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Capo X – Dei legittimari

Sezione I – Dei diritti riservati ai legittimari

Art. 536

Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione [Codice civile 457, 483, 521, 557, 558, 560, 588] sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi [Codice civile 291, 306, 324, n. 3].

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

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Art. 537

Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.

[I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], valutate le circostanze personali e patrimoniali.]

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Art. 538

Riserva a favore degli ascendenti

Se chi muore non lascia figli, ma ascendenti, a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

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Art. 539

Riserva a favore dei figli naturali

[A favore dei figli naturali, quando la figliazione è riconosciuta [Codice civile 250, 254] o dichiarata [Codice civile 269] è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli articoli 541, 542, 543, 545 e 546 per i casi di concorso.]

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Art. 540

Riserva a favore del coniuge

A favore del coniuge [Codice civile 547, 792] è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.

Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare [Codice civile 144] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

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Art. 541

Concorso di figli legittimi e naturali

[Quando, oltre ai figli legittimi, il defunto lascia figli naturali, la quota di patrimonio complessivamente riservata è di due terzi. Su tale quota ogni figlio naturale consegue metà della porzione che consegue ciascuno dei figli legittimi, purché complessivamente la quota di questi ultimi non sia inferiore al terzo del patrimonio.

I figli legittimi hanno facoltà di pagare in danaro o in beni immobili ereditari [Codice civile 547], a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali [Codice civile 574, 581].]

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Art. 542

Concorso di coniuge e figli

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli, sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, è effettuata in parti uguali.

[Si applica il terzo comma dell’articolo 537.]

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Art. 543

Concorso di coniuge e figli naturali

[Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l’usufrutto [Codice civile 547] di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l’usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l’altra metà fa parte della disponibile.]

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Art. 544

Concorso di ascendenti e coniuge

Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti e il coniuge, a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio [Codice civile 582], ed agli ascendenti un quarto.

In caso di pluralità di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.

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Art. 545

Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

[Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata è della metà del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono più.

La quota è ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.]

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Art. 546

Concorso di ascendenti legittimi, figli naturali e coniuge

[Se insieme con ascendenti legittimi e con figli naturali vi è anche il coniuge, la quota complessivamente riservata è di due terzi del patrimonio del defunto. Su questa quota al coniuge spetta l’usufrutto [Codice civile 547] di una porzione pari a un terzo del patrimonio; agli ascendenti, una porzione pari al quinto del patrimonio se il figlio naturale è uno solo e al sesto se i figli naturali sono più; la residua parte spetta ai figli naturali. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta ai figli naturali se sono più; se il figlio naturale è uno solo, a lui ne spettano tre quinti e il resto fa parte della disponibile.]

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Art. 547

Soddisfacimento delle ragioni del coniuge

[È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge [Codice civile 540, 544, 546] mediante l’assicurazione di una rendita vitalizia [Codice civile 1872] o mediante l’assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari [Codice civile 541, 574], da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall’autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso [Codice civile 764].

Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari [Codice civile 542-544].]

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Art. 548

Riserva a favore del coniuge separato

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato [Codice civile 585].

Il coniuge cui è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, e non è comunque di entità superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.

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Art. 549

Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari [Codice civile 647], salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro [Codice civile 713].

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Art. 550

Lascito eccedente la porzione disponibile

Quando il testatore dispone di un usufrutto [Codice civile 978] o di una rendita vitalizia [Codice civile 1872] il cui reddito eccede quello della porzione disponibile [Codice civile 556], i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile [Codice civile 1350, n. 5, 2643, n. 5]. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione [Codice civile 769].

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Art. 551

Legato in sostituzione di legittima

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato [Codice civile 649, 650] e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile [Codice civile 556].

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Art. 552

Donazioni e legati in conto di legittima

Il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione [Codice civile 467], può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione [Codice civile 564], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni [Codice civile 553, 724], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.

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Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari

Art. 553

Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [Codice civile 565], nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [Codice civile 552, 558, 809] nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati [Codice civile 735].

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Art. 554

Riduzione delle disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre [Codice civile 556] sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima [Codice civile 557, 558, 2652, n. 8].

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Art. 555

Riduzione delle donazioni

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima [Codice civile 219, 735, 809; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 135].

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [Codice civile 1923, 2652, n. 8].

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Art. 556

Determinazione della porzione disponibile

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre [Codice civile 550, 554, 692, 734, 737] si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [Codice civile 562, 737], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 [Codice civile 747-750], e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

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Art. 557

Soggetti che possono chiedere la riduzione

La riduzione delle donazioni [Codice civile 809] e delle disposizioni lesive della porzione di legittima [Codice civile 554] non può essere domandata che dai legittimari [Codice civile 536] e dai loro eredi o aventi causa [Codice civile 564].

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante [Codice civile 1348], né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [Codice civile 458].

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario [Codice civile 484, 2690, n. 5].

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Art. 558

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente [Codice civile 553], senza distinguere tra eredi e legatari [Codice civile 554].

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [Codice civile 536].

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Art. 559

Modo di ridurre le donazioni

Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo via via alle anteriori [Codice civile 562, 563, 809].

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Art. 560

Riduzione del legato o della donazione d’immobili

Quando oggetto del legato o della donazione [Codice civile 649, 769] da ridurre è un immobile [Codice civile 561], la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente.

Se la separazione non può farsi comodamente [Codice civile 720] e il legatario o il donatario ha nell’immobile un’eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile, compensando in danaro i legittimari [Codice civile 792].

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario [Codice civile 536].

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Art. 561

Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione [Codice civile 560] sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell’articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l’obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall’apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri [Codice civile 815].

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [Codice civile 1148].

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Art. 562

Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente [Codice civile 563], e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario [Codice civile 559] si detrae dalla massa ereditaria [Codice civile 556], ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

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Art. 563

Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

Se i donatari contro i quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l’escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti [Codice civile 562], nel modo e nell’ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [Codice civile 559], la restituzione degli immobili [Codice civile 2652, n. 8, 2690, n. 5].

L’azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l’ordine di data delle alienazioni, cominciando dall’ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [Codice civile 1153, 1154, 1155, 1156, 1157].

Il terzo acquirente può liberarsi dall’obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l’equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell’articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all’articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell’opponente è personale e rinunziabile. L’opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

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Art. 564

Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario [Codice civile 484, 490] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati [Codice civile 557], salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità [Codice civile 519]. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto [Codice civile 485, 493, 505].

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [Codice civile 552].

Il legittimario che succede per rappresentazione [Codice civile 467] deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 135].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione [Codice civile 737], è pure esente da imputazione.

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