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Art. 564

Condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione

Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario [Codice civile 484, 490] non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati [Codice civile 557], salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all’eredità [Codice civile 519]. Questa disposizione non si applica all’erede che ha accettato col beneficio d’inventario e che ne è decaduto [Codice civile 485, 493, 505].

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato [Codice civile 552].

Il legittimario che succede per rappresentazione [Codice civile 467] deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente [Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 135].

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione [Codice civile 737], è pure esente da imputazione.

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