x

x

Art. 536

Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione [Codice civile 457, 483, 521, 557, 558, 560, 588] sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi [Codice civile 291, 306, 324, n. 3].

A favore dei discendenti dei figli, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.