Art. 537
Riserva a favore dei figli
Salvo quanto disposto dall’articolo 542, se il genitore lascia un figlio solo, a questi è riservata la metà del patrimonio.
Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli.
[I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice [disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 38], valutate le circostanze personali e patrimoniali.]
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.