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Art. 555

Riduzione delle donazioni

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima [Codice civile 219, 735, 809; Disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 135].

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento [Codice civile 1923, 2652, n. 8].

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