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Art. 556

Determinazione della porzione disponibile

Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre [Codice civile 550, 554, 692, 734, 737] si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione [Codice civile 562, 737], secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 a 750 [Codice civile 747-750], e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

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