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Art. 557

Soggetti che possono chiedere la riduzione

La riduzione delle donazioni [Codice civile 809] e delle disposizioni lesive della porzione di legittima [Codice civile 554] non può essere domandata che dai legittimari [Codice civile 536] e dai loro eredi o aventi causa [Codice civile 564].

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante [Codice civile 1348], né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione [Codice civile 458].

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario [Codice civile 484, 2690, n. 5].

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