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Art. 558

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente [Codice civile 553], senza distinguere tra eredi e legatari [Codice civile 554].

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari [Codice civile 536].

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