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Art. 553

Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima [Codice civile 565], nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente [Codice civile 552, 558, 809] nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati [Codice civile 735].

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