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Art. 552

Donazioni e legati in conto di legittima

Il legittimario che rinunzia all’eredità, quando non si ha rappresentazione [Codice civile 467], può sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione [Codice civile 564], se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni [Codice civile 553, 724], restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.

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