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Art. 547

Soddisfacimento delle ragioni del coniuge

[È in facoltà degli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge [Codice civile 540, 544, 546] mediante l’assicurazione di una rendita vitalizia [Codice civile 1872] o mediante l’assegno di frutti di beni immobili o capitali ereditari [Codice civile 541, 574], da determinarsi di comune accordo o, in mancanza, dall’autorità giudiziaria, avuto riguardo delle circostanze del caso [Codice civile 764].

Fino a che non sia soddisfatto delle sue ragioni, il coniuge conserva i propri diritti di usufrutto su tutti i beni ereditari [Codice civile 542-544].]

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