x

x

Art. 543

Concorso di coniuge e figli naturali

[Quando insieme col coniuge vi è soltanto un figlio naturale, al coniuge è riservato l’usufrutto [Codice civile 547] di cinque dodicesimi del patrimonio del defunto.

Al figlio naturale sono riservate la piena proprietà di un quarto del patrimonio e la nuda proprietà di un quinto dei beni assegnati in usufrutto al coniuge. La nuda proprietà degli altri quattro quinti dei beni assegnati in usufrutto al coniuge fa parte della disponibile.

Quando i figli naturali sono più, al coniuge è riservato l’usufrutto di un terzo del patrimonio, e ai figli naturali la piena proprietà di un altro terzo. La nuda proprietà dei beni assegnati in usufrutto al coniuge spetta per metà ai figli, mentre per l’altra metà fa parte della disponibile.]

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.