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Art. 550

Lascito eccedente la porzione disponibile

Quando il testatore dispone di un usufrutto [Codice civile 978] o di una rendita vitalizia [Codice civile 1872] il cui reddito eccede quello della porzione disponibile [Codice civile 556], i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile [Codice civile 1350, n. 5, 2643, n. 5]. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede.

La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietà di una parte eccedente la disponibile.

Se i legittimari sono più, occorre l’accordo di tutti perché la disposizione testamentaria abbia esecuzione.

Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietà è stato disposto con donazione [Codice civile 769].

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