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Art. 1888

Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto [Codice civile 1350, n. 13, 2725].

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

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