Art. 1888
Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto [Codice civile 1350, n. 13, 2725].
L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.