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Capo XX – Dell’assicurazione

Sezione I – Disposizioni generali

Art. 1882

Nozione

L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [Codice civile 1900, 1904], ovvero a pagare un capitale o una rendita [Codice civile 1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [Codice civile 1919, 1927, 2952].

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Art. 1883

Esercizio delle assicurazioni

L’impresa di assicurazione [Codice civile 2195, n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni [Codice civile 2325, 2546] e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.

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Art. 1884

Assicurazioni mutue

Le assicurazioni mutue sono disciplinate dalle norme del presente capo, in quanto compatibili con la specialità del rapporto [Codice civile 2546, 2547, 2548].

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Art. 1885

Assicurazioni contro i rischi della navigazione

Le assicurazioni contro i rischi della navigazione sono disciplinate dalle norme del presente capo per quanto non è regolato dal codice della navigazione [Codice della navigazione 514, 935, 936, 941].

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Art. 1886

Assicurazioni sociali

Le assicurazioni sociali sono disciplinate dalle leggi speciali. In mancanza si applicano le norme del presente capo.

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Art. 1887

Efficacia della proposta

La proposta scritta diretta all’assicuratore rimane ferma [Codice civile 1329] per il termine di quindici giorni, o di trenta giorni quando occorre una visita medica. Il termine decorre dalla data della consegna o della spedizione della proposta [Codice civile 1932].

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Art. 1888

Prova del contratto

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto [Codice civile 1350, n. 13, 2725].

L’assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L’assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell’originale.

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Art. 1889

Polizze all’ordine e al portatore

Se la polizza di assicurazione è all’ordine o al portatore, il suo trasferimento importa trasferimento del credito verso l’assicuratore, con gli effetti della cessione [Codice civile 1260, 1407, 1918, 2002, 2003, 2011].

Tuttavia l’assicuratore è liberato se senza dolo o colpa grave adempie la prestazione nei confronti del giratario o del portatore della polizza, anche se questi non è l’assicurato [Codice civile 1992].

In caso di smarrimento, furto o distruzione della polizza all’ordine, si applicano le disposizioni relative all’ammortamento dei titoli all’ordine [Codice civile 2016].

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Art. 1890

Assicurazione in nome altrui

Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui [Codice civile 1891] senza averne il potere [Codice civile 1398], l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro [Codice civile 1399, 1894, 2032].

Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto [Codice civile 1173] fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa [Codice civile 2031].

Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica [Codice civile 1892, 1901].

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Art. 1891

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui [Codice civile 1890] o per conto di chi spetta [Codice civile 963, 1529, 1589, 1739, 1847], il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto [Codice civile 1413, 1894].

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [Codice civile 2756, 2778, n. 16].

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Art. 1892

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].

L’assicuratore decade [Codice civile 2964] dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento [Codice civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice civile 1932].

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Art. 1893

Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso [Codice civile 1373, 1897, 1898, 1899, 1918, 1926], mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza [Codice civile 1892, 2964].

Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose [Codice civile 1906, 1932].

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Art. 1894

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi [Codice civile 1890, 1891, 1932], se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 [Codice civile 1391].

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Art. 1895

Inesistenza del rischio

Il contratto è nullo [Codice civile 1418] se il rischio non è mai esistito [Codice civile 1882] o ha cessato di esistere prima della conclusione [Codice civile 1326] del contratto [Codice civile 1325, n. 2, 1529, 1896, 1904; Codice della navigazione 514].

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Art. 1896

Cessazione del rischio durante l’assicurazione

Il contratto si scioglie [Codice civile 1453] se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso [Codice civile 1326], ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza [Codice civile 1918]. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero [Codice civile 1890, 1892, 1895, 1897, 1898, 1901, 1909, 1918, 1926].

Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto [Codice civile 1326] e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

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Art. 1897

Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta [Codice civile 1890, 1892, 1896], non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [Codice civile 1932].

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Art. 1898

Aggravamento del rischio

Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato [Codice civile 1892, 1926].

L’assicuratore può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1893, 1897, 1899, 1918], dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio [Codice civile 1892, 2964].

Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso [Codice civile 1890, 1896, 1901, 1909].

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso [Codice della navigazione 522; Codice civile 1932].

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Art. 1899

Durata dell’assicurazione

L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto [Codice civile 1326] alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita [Codice civile 1919, 1932].

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Art. 1900

Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti

L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario [Codice civile 1927], salvo patto contrario per i casi di colpa grave [Codice civile 1229, 1882, 1905, 1917].

L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere [Codice civile 2048, 2049; Codice della navigazione 524].

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore [Codice civile 1914; Codice della navigazione 522].

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Art. 1901

Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto [Codice civile 1460].

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza [Codice civile 2952].

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto [Codice civile 1453] se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione [Codice civile 1454, 1455]; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [Codice civile 1924, 1927, 1932].

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Art. 1902

Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa

La fusione [Codice civile 2501] e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti [Codice civile 2504]. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali [Codice civile 2558].

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati [Codice civile 1932].

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Art. 1903

Agenti di assicurazione

Gli agenti autorizzati a concludere contratti di assicurazione [Codice civile 1752] possono compiere gli atti concernenti le modificazioni e la risoluzione dei contratti medesimi, salvi i limiti contenuti nella procura che sia pubblicata nelle forme richieste dalla legge [Codice civile 1753].

Possono inoltre promuovere azioni ed essere convenuti in giudizio in nome dell’assicuratore, per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del loro mandato, davanti l’autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l’agenzia presso la quale è stato concluso il contratto [Codice civile 2204].

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Sezione II – Dell’assicurazione contro i danni

Art. 1904

Interesse all’assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo [Codice civile 1418] se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno [Codice civile 1325, n. 2, 1895; Codice della navigazione 514].

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Art. 1905

Limiti del risarcimento

L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro [Codice civile 1259, 1900, 1908, 1917].

L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato [Codice civile 1223].

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Art. 1906

Danni cagionati da vizio della cosa

Salvo patto contrario, l’assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato [Codice civile 1892, 1893].

Se il vizio ha aggravato il danno, l’assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito [Codice civile 1898].

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Art. 1907

Assicurazione parziale

Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro [Codice civile 1914], l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto [Codice civile 1908, 1909].

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Art. 1908

Valore della cosa assicurata

Nell’accertare il danno [Codice civile 1905] non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro [Codice civile 1907, 1909].

Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti [Codice civile 2725].

Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti [Codice della navigazione 515, 1021].

Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.

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Art. 1909

Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata [Codice civile 1908] non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato [Codice civile 1910]; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso [Codice civile 1898].

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

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Art. 1910

Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.

Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti [Codice civile 1299]. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

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Art. 1911

Coassicurazione

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori [Codice civile 1910].

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Art. 1912

Terremoto, guerra, insurrezione, tumulti popolari

Salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari [Codice della navigazione 521].

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Art. 1913

Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto [Codice civile 1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza [Codice civile 1915]. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [Codice civile 1914].

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [Codice della navigazione 533].

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Art. 1914

Obbligo di salvataggio

L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [Codice civile 1227, 1915].

Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [Codice civile 1907], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente [Codice civile 2031].

L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [Codice civile 1900].

L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [Codice civile 1913].

L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

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Art. 1915

Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso [Codice civile 1913] o del salvataggio [Codice civile 1914] perde il diritto all’indennità.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

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Art. 1916

Diritto di surrogazione dell’assicuratore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili [Codice civile 1203, n. 5, 1589].

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti [Codice civile 74] o da affini [Codice civile 78] dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [Codice civile 2240].

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione [Codice civile 1589].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

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Art. 1917

Assicurazione della responsabilità civile

Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [Codice civile 1229, 1900, 1905, 2952; Codice della navigazione 798, 1010].

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede [Codice civile 1930, 2767; Codice della navigazione 1015] (1).

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore [Codice di procedura civile 32, 106, 269].

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Art. 1918

Alienazione delle cose assicurate

L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione [Codice della navigazione 517].

L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione [Codice civile 1896].

I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto [Codice civile 1406]. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso [Codice civile 1890, 1892, 1896, 1897, 1909].

L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1897, 1899] con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata [Codice civile 2558].

Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore [Codice civile 1889], nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto [Codice civile 1407].

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Sezione III – Dell’assicurazione sulla vita

Art. 1919

 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita [Codice civile 1899] propria o su quella di un terzo.

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [Codice civile 2725].

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Art. 1920

 Assicurazione a favore di un terzo

È valida l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo [Codice civile 809, 1411].

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all’assicuratore, o per testamento [Codice civile 587]; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l’attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione.

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Art. 1921

Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell’articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l’evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunziato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio [Codice civile 1922]. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore [Codice civile 1411, 1412].

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Art. 1922

Decadenza dal beneficio

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato [Codice civile 801].

Se la designazione è irrevocabile [Codice civile 1921] ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall’articolo 800.

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Art. 1923

Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva [Codice di procedura civile 491] o cautelare [Codice di procedura civile 670].

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [Codice civile 2901] e quelle relative alla collazione [Codice civile 741], all’imputazione [Codice civile 737] e alla riduzione delle donazioni [Codice civile 555].

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Art. 1924

Mancato pagamento dei premi

Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto. La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell’articolo 1901; in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risoluto di diritto [Codice civile 1453], e i premi pagati restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la riduzione della somma assicurata [Codice civile 1925].

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Art. 1925

Riscatto e riduzione della polizza

Le polizze di assicurazione devono regolare i diritti di riscatto e di riduzione della somma assicurata, in modo tale che l’assicurato sia in grado, in ogni momento, di conoscere quale sarebbe il valore di riscatto o di riduzione dell’assicurazione.

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Art. 1926

Cambiamento di professione dell’assicurato

I cambiamenti di professione o di attività dell’assicurato non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione [Codice civile 1898].

Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.

Se l’assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all’assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto [Codice civile 1373, 1893, 1897, 1899, 1918] ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.

Se l’assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l’assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.

Se l’assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risoluto, salvo il diritto dell’assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell’assicurato al riscatto [Codice civile 1925]. Il silenzio dell’assicurato vale come adesione alla proposta dell’assicuratore.

Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.

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Art. 1927

Suicidio dell’assicurato

In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto [Codice civile 1326], l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [Codice civile 1901, 1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

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Sezione IV – Della riassicurazione

Art. 1928

Prova

I contratti generali di riassicurazione relativi a una serie di rapporti assicurativi devono essere provati per iscritto [Codice civile 1350, n. 13, 2725].

I rapporti di riassicurazione in esecuzione dei contratti generali e i contratti di riassicurazione per singoli rischi possono essere provati secondo le regole generali [Codice civile 2697, 2952].

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Art. 1929

Efficacia del contratto

Il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra l’assicurato e il riassicuratore, salve le disposizioni delle leggi speciali sul privilegio a favore della massa degli assicurati.

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Art. 1930

Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa

In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti [Codice civile 1241, 1917, 2952].

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Art. 1931

Compensazione dei crediti e debiti

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [Codice civile 1241].

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Sezione V – Disposizioni finali

Art. 1932

Norme inderogabili

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato.

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge [Codice civile 1339, 1341, 1342, 1419].

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