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Art. 1919

 Assicurazione sulla vita propria o di un terzo

L’assicurazione può essere stipulata sulla vita [Codice civile 1899] propria o su quella di un terzo.

L’assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto [Codice civile 2725].

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