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Art. 1918

Alienazione delle cose assicurate

L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione [Codice della navigazione 517].

L’assicurato, che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione e all’acquirente l’esistenza del contratto di assicurazione, rimane obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data dell’alienazione [Codice civile 1896].

I diritti e gli obblighi dell’assicurato passano all’acquirente, se questi, avuta notizia dell’esistenza del contratto di assicurazione, entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione, non dichiara all’assicuratore, mediante raccomandata, che non intende subentrare nel contratto [Codice civile 1406]. Spettano in tal caso all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso [Codice civile 1890, 1892, 1896, 1897, 1909].

L’assicuratore, entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia dell’avvenuta alienazione, può recedere dal contratto [Codice civile 1373, 1897, 1899] con preavviso di quindici giorni, che può essere dato anche mediante raccomandata [Codice civile 2558].

Se è stata emessa una polizza all’ordine o al portatore [Codice civile 1889], nessuna notizia dell’alienazione deve essere data all’assicuratore, e così quest’ultimo come l’acquirente non possono recedere dal contratto [Codice civile 1407].

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