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Art. 1891

Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui [Codice civile 1890] o per conto di chi spetta [Codice civile 963, 1529, 1589, 1739, 1847], il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.

All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto [Codice civile 1413, 1894].

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione [Codice civile 2756, 2778, n. 16].

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