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Art. 1890

Assicurazione in nome altrui

Se il contraente stipula l’assicurazione in nome altrui [Codice civile 1891] senza averne il potere [Codice civile 1398], l’interessato può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro [Codice civile 1399, 1894, 2032].

Il contraente è tenuto personalmente ad osservare gli obblighi derivanti dal contratto [Codice civile 1173] fino al momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia della ratifica o del rifiuto di questa [Codice civile 2031].

Egli deve all’assicuratore i premi del periodo in corso nel momento in cui l’assicuratore ha avuto notizia del rifiuto della ratifica [Codice civile 1892, 1901].

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