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Art. 1892

Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso [Codice civile 1439] o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose [Codice civile 1440], sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [Codice civile 1338, 1442, 1893, 1894, 1898, 1906].

L’assicuratore decade [Codice civile 2964] dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione.

L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento [Codice civile 1890, 1896, 1897, 1901, 1909, 1918, 1926] e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza [Codice civile 1932].

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