Art. 1905
Limiti del risarcimento
L’assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall’assicurato in conseguenza del sinistro [Codice civile 1259, 1900, 1908, 1917].
L’assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato [Codice civile 1223].
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