x

x

Art. 1904

Interesse all’assicurazione

Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo [Codice civile 1418] se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno [Codice civile 1325, n. 2, 1895; Codice della navigazione 514].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.