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Art. 1913

Avviso all’assicuratore in caso di sinistro

L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto [Codice civile 1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza [Codice civile 1915]. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [Codice civile 1914].

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [Codice della navigazione 533].

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