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Art. 1894

Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi [Codice civile 1890, 1891, 1932], se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 [Codice civile 1391].

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