Art. 1895
Inesistenza del rischio
Il contratto è nullo [Codice civile 1418] se il rischio non è mai esistito [Codice civile 1882] o ha cessato di esistere prima della conclusione [Codice civile 1326] del contratto [Codice civile 1325, n. 2, 1529, 1896, 1904; Codice della navigazione 514].
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