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Art. 1896

Cessazione del rischio durante l’assicurazione

Il contratto si scioglie [Codice civile 1453] se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso [Codice civile 1326], ma l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza [Codice civile 1918]. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero [Codice civile 1890, 1892, 1895, 1897, 1898, 1901, 1909, 1918, 1926].

Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto [Codice civile 1326] e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

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