Art. 1927
Suicidio dell’assicurato
In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto [Codice civile 1326], l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.
L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [Codice civile 1901, 1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.
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