x

x

Art. 1927

Suicidio dell’assicurato

In caso di suicidio dell’assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto [Codice civile 1326], l’assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.

L’assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi [Codice civile 1901, 1924], non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.