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Art. 1882

Nozione

L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro [Codice civile 1900, 1904], ovvero a pagare un capitale o una rendita [Codice civile 1872] al verificarsi di un evento attinente alla vita umana [Codice civile 1919, 1927, 2952].

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