Art. 1883
Esercizio delle assicurazioni
L’impresa di assicurazione [Codice civile 2195, n. 4] non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni [Codice civile 2325, 2546] e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.
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