Art. 1902
Fusione, concentrazione e liquidazione coatta amministrativa
La fusione [Codice civile 2501] e la concentrazione di aziende tra più imprese assicuratrici non sono cause di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla fusione o che incorpora le imprese preesistenti [Codice civile 2504]. Per i trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi speciali [Codice civile 2558].
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle leggi speciali anche per ciò che riguarda il privilegio a favore della massa degli assicurati [Codice civile 1932].
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