Art. 1907
Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro [Codice civile 1914], l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto [Codice civile 1908, 1909].
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