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Art. 1916

Diritto di surrogazione dell’assicuratore

L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili [Codice civile 1203, n. 5, 1589].

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti [Codice civile 74] o da affini [Codice civile 78] dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [Codice civile 2240].

L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione [Codice civile 1589].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

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