Art. 1915

Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio

L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso [Codice civile 1913] o del salvataggio [Codice civile 1914] perde il diritto all’indennità.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

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