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Art. 1909

Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose

L’assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata [Codice civile 1908] non è valida se vi è stato dolo da parte dell’assicurato [Codice civile 1910]; l’assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso [Codice civile 1898].

Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l’avvenire una proporzionale riduzione del premio.

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