Art. 1900
Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell’assicurato o dei dipendenti
L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario [Codice civile 1927], salvo patto contrario per i casi di colpa grave [Codice civile 1229, 1882, 1905, 1917].
L’assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere [Codice civile 2048, 2049; Codice della navigazione 524].
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all’assicuratore [Codice civile 1914; Codice della navigazione 522].