x

x

Art. 1931

Compensazione dei crediti e debiti

In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più contratti di riassicurazione, si compensano di diritto [Codice civile 1241].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.