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Art. 1923

Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva [Codice di procedura civile 491] o cautelare [Codice di procedura civile 670].

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori [Codice civile 2901] e quelle relative alla collazione [Codice civile 741], all’imputazione [Codice civile 737] e alla riduzione delle donazioni [Codice civile 555].

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